la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  personale  provinciale cui compete lo stipendio di livello
previsto dall'art. 5 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, e'
corrisposto,  a  titolo  di anticipazione sui miglioramenti economici
che deriveranno dall'accordo  provinciale  unitario  per  il  rinnovo
contrattuale 1988-1990, un assegno mensile con le seguenti decorrenze
e misure:
 
       Livello          dal 1 luglio 1988      dal 1 gennaio 1989
      funzionale           mensili lorde         ulteriori mensili
      retributivo               Lire                 lorde Lire
          __                     __                      __
primo                          45.000                  45.000
secondo                        50.000                  50.000
terzo                          57.500                  57.000
quarto                         65.000                  65.000
quinto                         69.500                  69.500
sesto                          75.000                  75.000
settimo                        92.500                  92.500
ottavo                        104.000                 104.000
nono                          115.000                 115.000
 
   2. L'assegno di cui al comma primo si corrisponde in quanto cmpeta
lo stipendio  ed  e'  ridotto,  nella  stessa  proporzione,  in  ogni
posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.
   3.  Il  salario  individuale  di  anzianita'  di  cui  al  comma 3
dell'art. 9  della  legge  provinciale  4  gennaio  1988,  n.  2,  da
attribuire  al personale provinciale con effetto dal 1 gennaio 1989,
viene stabilito nelle seguenti misure annue lorde:
 
                Livello                               Importo annuo
         funzionale-retributivo                         lordo Lire
                   __                                        __
primo                                                     304.000
secondo                                                   352.000
terzo                                                     384.000
quarto                                                    440.000
quinto                                                    496.000
sesto                                                     576.000
settimo                                                   672.000
ottavo                                                    832.000
nono                                                      984.000
 
   4.  Il pagamento degli assegni di cui al comma primo spettanti per
l'anno 1988 sara' disposto in un'unica soluzione in sede di pagamento
dei  miglioramenti  economici di cui al presente articolo spettanti a
decorrere dal 1 gennaio 1989.