la seguente legge: Art. 1. 1. Al personale provinciale cui compete lo stipendio di livello previsto dall'art. 5 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, e' corrisposto, a titolo di anticipazione sui miglioramenti economici che deriveranno dall'accordo provinciale unitario per il rinnovo contrattuale 1988-1990, un assegno mensile con le seguenti decorrenze e misure: Livello dal 1 luglio 1988 dal 1 gennaio 1989 funzionale mensili lorde ulteriori mensili retributivo Lire lorde Lire __ __ __ primo 45.000 45.000 secondo 50.000 50.000 terzo 57.500 57.000 quarto 65.000 65.000 quinto 69.500 69.500 sesto 75.000 75.000 settimo 92.500 92.500 ottavo 104.000 104.000 nono 115.000 115.000 2. L'assegno di cui al comma primo si corrisponde in quanto cmpeta lo stipendio ed e' ridotto, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio. 3. Il salario individuale di anzianita' di cui al comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, da attribuire al personale provinciale con effetto dal 1 gennaio 1989, viene stabilito nelle seguenti misure annue lorde: Livello Importo annuo funzionale-retributivo lordo Lire __ __ primo 304.000 secondo 352.000 terzo 384.000 quarto 440.000 quinto 496.000 sesto 576.000 settimo 672.000 ottavo 832.000 nono 984.000 4. Il pagamento degli assegni di cui al comma primo spettanti per l'anno 1988 sara' disposto in un'unica soluzione in sede di pagamento dei miglioramenti economici di cui al presente articolo spettanti a decorrere dal 1 gennaio 1989.